Il tema della demolizione del trattore agricolo è sempre di grandissima attualità, soprattutto nel 2023.
Il mercato del trattore usato tiene alla grande, ma arriva un momento in cui bisogna decidere per la demolizione del trattore. Documenti, atti, prassi. Ecco tutto ciò che si deve fare per sbarazzarsi della macchina agricola di proprietà.
Si arriva ad un punto in cui l’obsolescenza della macchina è tale per cui viene meno la convenienza, soprattutto per aziende, di “mantenere in vita” macchine che richiedono esborsi eccessivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Trattori a obsolescenza prolungata
I trattori non sono macchine comuni e anche se invecchiano meno velocemente rispetto ad un’auto ad una certa età iniziano ad avere problemi a operare in regime di convenienza. Motivo per cui potrebbe risultare più conveniente rottamare la propria macchina agricola, per procedere all’acquisto di una nuova o usata.
Per rottamare la propria macchina agricola è consigliato attendere l’arrivo dei nuovi incentivi sulla rottamazione ma non è strettamente necessario. Pur considerando una vita utile media decisamente superiore a quella delle automobili, anche il trattore e le altre macchine agricole semoventi sono quindi inevitabilmente destinati alla demolizione.
Il costo di tale operazione non è molto elevato e andremo a spiegarvelo di seguito elencandovi inoltre la procedura da seguire. Si tratta di eseguire determinati passaggi burocratici e di tenere presente alcuni aspetti tecnici, che nel suo insieme non appaiono particolarmente complicati, a patto di svolgere con scrupolo gli adempimenti previsti.
Per questo abbiamo esaminato come sbarazzarsi di un trattore nei tre modi più frequenti.
Se il concessionario me lo ritira
Esattamente come succede per le auto, per sostituire il mezzo ormai obsoleto l’agricoltore valuta diverse offerte sul nuovo o sull’usato, che spesso già prevedono il ritiro dell’usato in permuta; in tal caso, la consegna dell’attrezzatura usata deve comprendere anche tutti i documenti a corredo, e in particolare: la carta di circolazione, la dichiarazione CE di conformità, la dichiarazione di scarico del modulo di assegnazione del carburante agevolato, il manuale d’uso e manutenzione e il manuale ricambi (se disponibile).

Nel caso specifico dei trattori, è bene verificare che quanto è riportato nella carta di circolazione corrisponda all’effettivo stato del mezzo, poiché capita più spesso di quanto si possa pensare che nel corso degli anni la macchina sia stata modificata, ma il documento in questione non sia stato aggiornato. Situazioni frequenti sono ad esempio l’installazione di un ROPS e/o di un sedile dotato di cintura di sicurezza (ad eccezione di quei casi dove ne sia espressamente prevista l’esenzione), l’applicazione di sollevatori, caricatori, ecc.
A volte nemmeno si leggono
La carta di circolazione deve essere leggibile. Lo sottolineiamo poichè a volte i “libretti” sono talmente vecchi, da risultare compilati ancora a mano da parte dei Dipartimenti Provinciali. Se ciò succede, è necessario duplicare il documento presso la Motorizzazione Civile, oppure tramite le agenzie autorizzate.
Lo stesso vale per la targa del veicolo, che deve essere integra, con i caratteri alfanumerici leggibili. Alla consegna dei documenti descritti, il rivenditore rilascia la relativa ricevuta; è bene far riportare anche sulla fattura di vendita della macchina nuova l’annotazione inerente al regolare passaggio della precedente documentazione. Attenzione a quando i mezzi vengono lasciati in permuta.

Indipendentemente dal loro stato è necessario far riportare tanto nel contratto quanto nella fattura di vendita la formula “come visto e piaciuto”, ad intendere che l’accordo è stato raggiunto con il mezzo nelle condizioni del momento dell’affare.
Ciò risulta particolarmente importante nel caso in cui la macchina venga ricondizionata (dal punto di vista della funzionalità, ma soprattutto per la sicurezza, in conformità alle normative vigenti) per una sua reimmissione sul mercato dell’usato.
Se viene spedito all’estero
È una prassi sempre più frequente. È diventato più facile e del passato vendere, tramite un agente di commercio che opera con l’estero, (e quindi fisicamente il mezzo viene trasferito al di fuori del territorio italiano), la propria macchina agricola.
Inoltre si riescono, a volte ad ottenere supervalutazioni di macchine anche molto vecchie. La pratica riguarda solo l’aspetto burocratico e risulta essere piuttosto snella, anche perché i trattori, i rimorchi (e le attrezzature a questi assimilate) e le altre operatrici semoventi non sono veicoli iscritti ad alcun Pubblico Registro, e pertanto non dispongono del cosiddetto “certificato di proprietà”.
Bisogna allora rimuovere la targa (anche se deteriorata; se è stata smarrita bisogna essere in possesso della relativa denuncia presso le Autorità competenti), accompagnarla alla carta di circolazione (in caso di deterioramento o smarrimento vale quanto detto sopra), allegare il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (comprendente la dichiarazione che il mezzo non è iscritto al PRA), e una fattura di vendita (oppure una dichiarazione di vendita a persona terza che intende esportare il bene in un paese dell’unione europea o extra UE).
La Motorizzazione Civile (MCTC) ritira e annulla la targa e la carta di circolazione, apponendo l’apposito tagliando con una specifica dicitura al riguardo, che vale come cancellazione del veicolo dagli archivi. Contestualmente, il medesimo documento comprova la cessazione dalla circolazione del mezzo nel paese originario e ne autorizza quindi l’esportazione.

Per le attrezzature dotate del solo certificato di idoneità tecnica (ad es. rotoimballatrici, irrigatori, rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t, ecc.), la MCTC annulla il documento, rilasciando un’attestazione della cancellazione.
Nel caso in cui il trattore venga fisicamente smembrato presso uno dei centri autorizzati alla raccolta di relitti, sarà compito di quest’ultimo provvedere all’iter burocratico, del tutto simile a quello già descritto, a parte ovviamente la motivazione della demolizione.
In particolare, è importante acquisire la ricevuta di presa in carico del centro di demolizione, perché cautela l’agricoltore circa l’eventuale contestazione sul corretto smaltimento di parti potenzialmente inquinanti della macchina, come combustibile residuo, oli esausti, batterie, pneumatici, ecc.
Se lo demolisco virtualmente
A volte nemmeno lo si rottama. Si definisce infatti demolizione d’ufficio la situazione per la quale si provvede ad annullare la documentazione a corredo del veicolo, senza però effettuare materialmente la consegna ai centri di raccolta.
Si tratta di un’eventualità rara, dato che qualsiasi macchina agricola sprovvista di documentazione ha a prescindere dalle sue condizioni un valore nettamente inferiore rispetto a quello di mercato.
È un’opportunità che può essere invece sfruttata qualora il veicolo venga impiegato esclusivamente in aree private (cioè senza mai circolare su strada pubblica), oppure si voglia conservare un mezzo che ha particolari pregi dal punto di vista storico-costruttivo. Particolare attenzione, anche in questo caso, deve essere posta per gestire correttamente le problematiche ambientali.

Da rimarcare che la scrupolosa osservanza delle procedure descritte è essenziale per poter beneficiare appieno dei contributi periodicamente previsti a vario titolo per la “rottamazione”, a beneficio della sicurezza dell’operatore e dell’ambiente (ad esempio per le minori emissioni inquinanti del nuovo).
Tutti i documenti che servono
Ricordiamo che una macchina agricola semovente e non, usata, rispetto al nuovo, prevede che si sia già in possesso di targa e di carta di circolazione (il cosiddetto “libretto”). Nel caso in cui la macchina venga acquistata o venduta l’imprenditore agricolo è obbligato a fornire (nel caso venda) o a richiedere (nel caso acquisti o abbia smarrito) alcuni documenti, che costituiscono parte integrante della pratica di compravendita.
Servono innanzitutto i classici documenti generici a partire da una fotocopia fronte/retro della carta d’identità del soggetto che sarà l’intestatario del mezzo. Nel caso di società semplici (molto comuni in ambito agricolo) è bene produrre copia delle carte d’identità di tutti i componenti della società, in modo da includere tutti i soci nella carta di circolazione di nuova emissione.

Ciò vale anche per le società a responsabilità limitata (Srl) e le altre forme societarie, anche se potrebbe essere sufficiente la copia del documento del legale rappresentante o dell’amministratore della società.
È necessaria anche una fotocopia fronte/retro del tesserino del Codice Fiscale, cui deve essere fatto riferimento per il corretto inserimento della pratica nei database specifici.
Anche qui è bene produrre i C.F. di tutti i soci. Viene richiesta anche la dichiarazione di titolarità. È un documento dondamentale per cui il soggetto firmatario attesta che è (come dice il termine stesso) titolare di impresa agricola o forestale, oppure di impresa di lavorazioni agromeccaniche o ancora di noleggio di macchine agricole.
Si tratta di un documento importante, perché una macchina che si definisce “agricola” può essere immatricolata solamente da chi esercita attività agricola o correlata al settore agricolo (quelle sopra citate) nonché ovviamente da enti e consorzi pubblici.
La questione è delicata perché, soprattutto in alcuni comprensori, molti appezzamenti sono condotti dai cosiddetti hobby farmers, cioè soggetti che svolgono la loro professione in un altro settore, ma che nel fine settimana o nei periodi di riposo amano dedicarsi alla coltivazione del terreno.
Si tratta di una “nicchia” di mercato in espansione, cui i costruttori di macchine agricole guardano con interesse. È realistico che per eseguire l’attività descritta sia comunque necessario disporre di un seppur minimo parco macchine, tra cui almeno un trattore o una motoagricola. Poiché però il conduttore non è iscritto come imprenditore agricolo, non può immatricolare tali macchine acquistate a suo nome.
Questo comporta anche la mancata assicurazione del veicolo contro la responsabilità civile verso terzi. Per risolvere il problema, con le circolari prot. 4509/M360 del 29/10/2004 e prot. 596/M360 del 31/01/2005 il Ministero dei Trasporti ha fornito indicazioni sulla “dichiarazione di titolarità”. In applicazione a quanto disposto dall’art. 46 del DPR 445/2000, le imprese possono comprovare l’effettiva iscrizione allo specifico Registro mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, specificando la sezione, il numero e la data di iscrizione, il tipo di attività svolta ed il tipo di impresa.

Se l’azienda agricola non è sottoposta all’obbligo di iscrizione al Registro (ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 77 del 25/3/97), la dichiarazione di titolarità è comunque comprovabile mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Importante è sottolineare che allo scopo di comprovare la veridicità delle autocertificazioni, gli uffici competenti richiedono comunque una copia del certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio, così come copia del certificato di attribuzione della partiva IVA.
È da tener ben presente che, oltre a vedersi ritirati i documenti e la targa a suo tempo rilasciati, chi produce autocertificazioni false o mendaci è perseguibile penalmente.
Sia per le macchine agricole nuove che per quelle usate è necessario produrre copia conforme della fattura di acquisto (alcuni Dipartimenti dei Trasporti Terrestri la richiedono tassativamente); al momento della consegna del mezzo, oltre a quella da conservare, è sufficiente chiedere allo scopo al rivenditore una seconda copia della fattura, sia esso un concessionario oppure un privato (nel caso di acquisto di usato tra due soggetti).