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Tutela agroalimentare: nuovi reati di frode e segni falsi

Approvata dalla Camera la legge sulla tutela dei prodotti agroalimentari: introdotti reati frode alimentare e commercio segni mendaci

Approvata dalla Camera la legge sulla tutela prodotti agroalimentari: introdotti i reati di frode alimentare e commercio con segni mendaci
Foto di: OmniTrattore.it

Con il voto finale della Camera, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra nell'ordinamento la legge sulla tutela dei prodotti agroalimentari, frutto del lavoro della commissione ministeriale coordinata dall'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli. La riforma interviene su più livelli: introduce un nuovo Capo II bis nel Codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, riscrive fattispecie già esistenti, introduce una circostanza aggravante per le condotte sistematiche e aggiorna il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità delle imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tutela agroalimentare: nuovi reati di frode e segni falsi

La legge sulla tutela dei prodotti agroalimentari, approvata in via definitiva dalla Camera, istituisce un nuovo Capo II bis nel Codice penale per i delitti contro il patrimonio agroalimentare. Il testo è frutto della commissione istituita al Ministero della Giustizia e coordinata dall'ex procuratore Giancarlo Caselli.

Foto di: OmniTrattore.it

I due nuovi reati: frode alimentare e commercio con segni mendaci

Il primo reato introdotto è la frode alimentare, che sostituisce la previgente fattispecie di vendita di sostanze non genuine. La portata innovativa è rilevante: la tutela è anticipata rispetto al momento della messa in commercio e colpisce chiunque — nell'esercizio di attività agricole, industriali, commerciali o di intermediazione — importi, esporti, trasporti, distribuisca o metta in circolazione, anche tramite canali digitali o tecniche di comunicazione a distanza, alimenti, acque o bevande che per origine, provenienza, qualità o quantità risultino sostanzialmente difformi da quanto dichiarato, indicato o pattuito.

 È richiesto il dolo specifico; la punibilità è espressamente esclusa nei casi di limitata offensività per il consumatore. La sanzione prevista va da due mesi a un anno di reclusione e una multa da mille a 4.000 euro.

Il secondo reato, anch'esso inedito, sanziona il commercio di alimenti con segni mendaci: si tratta dell'utilizzo di segni idonei a indurre il compratore in errore sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti.

La condotta deve essere caratterizzata da finalità ingannatoria e si applica a tutti gli operatori della filiera agroalimentare, dall'imprenditore agricolo all'importatore, dall'esportatore all'intermediario. La sanzione è la reclusione da tre a 18 mesi e la multa fino a 20.000 euro.

Reato Reclusione Multa
Frode alimentare 2 mesi – 1 anno €1.000 – €4.000
Commercio con segni mendaci 3 – 18 mesi fino a €20.000
Contraffazione DOP/IG (nuovo massimo) 1 – 4 anni €10.000 – €50.000

 

Approvata dalla Camera la legge sulla tutela prodotti agroalimentari: introdotti i reati di frode alimentare e commercio con segni mendaci

I due nuovi reati — frode alimentare e commercio con segni mendaci — coprono l'intera filiera dalla produzione alla distribuzione, inclusi i canali digitali e l'e-commerce. La frode alimentare richiede il dolo specifico ed è esclusa per i casi di limitata offensività al consumatore; il commercio con segni mendaci presuppone una finalità ingannatoria sulla provenienza o qualità del prodotto.

Foto di: OmniTrattore.it

Agropirateria come aggravante e inasprimento per le DOP e IG

La fattispecie originariamente concepita come autonomo reato di agropirateria è stata trasformata in una circostanza aggravante dei due nuovi delitti. Scatta quando le condotte di frode alimentare o commercio con segni mendaci vengono commesse — al di fuori dei casi di associazione a delinquere ex artt. 416 e 416 bis c.p. — con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

La conseguenza è un aumento di pena da un terzo alla metà. Sul fronte della contraffazione delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, la riforma innalza significativamente il trattamento sanzionatorio: la reclusione passa dall'attuale massimo di due anni a una forbice da uno a quattro anni, mentre la multa sale a un range tra 10.000 e 50.000 euro, rispetto al precedente tetto di 20.000 euro.

Approvata dalla Camera la legge sulla tutela prodotti agroalimentari: introdotti i reati di frode alimentare e commercio con segni mendaci

La contraffazione di DOP e indicazioni geografiche vede la pena massima salire da due a quattro anni di reclusione, con la multa che raggiunge i 50.000 euro. L'aggravante da agropirateria si applica alle condotte sistematiche e organizzate, aumentando la pena da un terzo alla metà rispetto ai reati base di frode alimentare e commercio con segni mendaci.

Foto di: OmniTrattore.it

Responsabilità delle imprese: il D.Lgs. 231 entra nella filiera 

Un profilo di particolare rilievo operativo riguarda l'aggiornamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs. 231/2001. I due nuovi reati — frode alimentare e commercio con segni mendaci — vengono inseriti nel catalogo, ma esclusivamente nella loro forma aggravata, cioè quella riconducibile alle condotte sistematiche con mezzi organizzativi continuativi.

Ne consegue che le imprese il cui personale commetta tali illeciti aggravati, da cui l'ente abbia tratto vantaggio o avuto interesse, potranno essere chiamate a rispondere sul piano della responsabilità amministrativa con le relative sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto 231.

Per le imprese della filiera agroalimentare — in particolare quelle strutturate con funzioni di acquisto, import-export e distribuzione — si rende necessaria una revisione dei modelli organizzativi 231 alla luce delle nuove fattispecie.