Ristorni nelle cooperative: come contabilizzarli nel 2025
Guida pratica alla contabilizzazione ristorni nelle società cooperative dopo gli emendamenti OIC 28: le 2 vie previste dallo statuto
Con l'approssimarsi dell'approvazione dei bilanci 2025, la corretta contabilizzazione dei ristorni nelle società cooperative torna al centro dell'attenzione di amministratori e revisori. Il riferimento normativo è il documento pubblicato dall'OIC nel giugno 2022 — "Emendamenti ai principi contabili nazionali – specificità delle società cooperative" — che ha integrato il principio OIC 28 introducendo regole precise per alcune peculiarità del mondo cooperativo.
Cos'è il ristorno e perché è diverso dal dividendo
Il ristorno rappresenta lo strumento principale attraverso cui una cooperativa attua il principio di mutualità: fornire beni, servizi o lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Il socio vanta un'aspettativa di remunerazione della propria prestazione in proporzione all'attività svolta, e il ristorno è la forma con cui tale aspettativa viene soddisfatta qualora si generi un avanzo di gestione.
Gli emendamenti OIC 28 del 2022 disciplinano le due vie di contabilizzazione del ristorno nelle cooperative: a conto economico o come destinazione dell'utile.
È fondamentale non confondere il ristorno con il dividendo: il dividendo remunera il capitale investito, il ristorno remunera lo scambio mutualistico. Si tratta di istituti giuridicamente e contabilmente distinti.
Le due metodologie di contabilizzazione
Gli emendamenti OIC 28 hanno riconosciuto e disciplinato due modalità alternative di trattamento contabile del ristorno, che devono essere scelte preventivamente in sede statutaria o regolamentare — non più affidate alla discrezionalità dell'organo amministrativo.
La prima metodologia prevede l'iscrizione del ristorno direttamente nel bilancio dell'esercizio in cui la prestazione del socio ha avuto luogo, integrando le relative voci del conto economico.
Affinché ciò avvenga, è necessario che statuto o regolamento rendano obbligatoria la distribuzione del ristorno al ricorrere di specifiche condizioni: la presenza di un avanzo di gestione e l'assenza di esimenti deliberate dai soci. In questo scenario, gli amministratori verificano in sede di redazione del bilancio la sussistenza dell'avanzo maturato al 31 dicembre, valutano l'applicabilità di eventuali condizioni esimenti e, in assenza di queste, iscrivono il debito per ristorno da erogare ai sensi dell'OIC 19.
La seconda metodologia prevede invece che, in assenza di vincoli statutari o regolamentari specifici, il ristorno venga deliberato dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio, come distribuzione dell'utile. Non sono previsti adempimenti aggiuntivi rispetto al normale iter assembleare.
Le due metodologie sono tassativamente alternative: una volta definita la scelta in statuto, non è possibile optare di anno in anno per l'una o l'altra soluzione.
La scelta tra ristorno a bilancio e ristorno assembleare incide sulla riserva legale e sulla rappresentazione del risultato d'esercizio della cooperativa.
Specificità per tipologia di cooperativa
Le due metodologie si applicano a tutte le tipologie cooperative, ma con alcune particolarità da tenere presenti. Nelle cooperative di utenza il ristorno a conto economico si configura come rettifica dei ricavi per vendite ai soci, con possibili effetti sul calcolo della percentuale di prevalenza mutualistica.
Le cooperative agricole di conferimento, invece, solitamente non adottano il ristorno, preferendo — mediante opzione statutaria — remunerare il conferimento al valore massimo compatibile con i ricavi realizzati, fattispecie che non costituisce ristorno in senso tecnico. Queste realtà possono tuttavia scegliere di allinearsi alle altre cooperative, previo adeguamento dello statuto, come ribadito nel nuovo verbale di revisione MiMIT. In tal caso, la nota integrativa dovrà evidenziare chiaramente l'applicazione dell'istituto.
Effetti sulle destinazioni obbligatorie dell'utile
La scelta tra le due metodologie produce effetti concreti sulle destinazioni obbligatorie dell'utile. L'importo della riserva legale risulterà inferiore nel caso di ristorno contabilizzato come onere di conto economico, poiché si riduce la base di calcolo. Il contributo del 3% ai Fondi mutualistici, previsto dall'articolo 11 della legge 59/92, rimane invece invariato in entrambe le metodologie, poiché il ristorno è deducibile dalla base di calcolo in ogni caso.
ooperative agricole di conferimento e cooperative di utenza presentano peculiarità specifiche nel trattamento contabile del ristorno secondo OIC 28.
Quale metodologia scegliere?
La nuova impostazione contabile facilita l'adozione del modello più adatto alla singola cooperativa. Chi intende privilegiare la massimizzazione dello scambio mutualistico può farlo attraverso l'apposita previsione statutaria che obbliga al ristorno. Chi preferisce invece puntare sulla patrimonializzazione dell'ente destinerà una quota maggiore dell'utile alla riserva legale, consolidando la solidità intergenerazionale della cooperativa e migliorando il proprio profilo nei rapporti con il sistema creditizio.
Entrambe le scelte sono pienamente coerenti con i principi di corretta gestione mutualistica e con il principio del fair and true view del bilancio, garantendo alla cooperativa la discrezionalità di rappresentare il proprio risultato d'esercizio nella forma più rispondente alle proprie esigenze.
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