Aiuti de minimis: serve dichiarazione per le aziende agricole
Aiuti de minimis: senza registro completo, gli Stati devono acquisire dalle imprese agricole la certificazione degli aiuti ricevuti
La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 15 gennaio relativa alla causa C-615/24, ha stabilito regole precise sul monitoraggio degli aiuti de minimis nel settore agricolo.
La pronuncia interpreta il regolamento (Ue) 1408/2013, focalizzandosi sulle modalità con cui gli Stati membri devono verificare il rispetto del tetto massimo triennale, oggi fissato a 50mila euro dal regolamento (Ue) 2024/3118.
Cosa sono gli aiuti de minimis
Gli aiuti de minimis rappresentano sostegni statali di importo contenuto che, pur rientrando nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea previsto dall'articolo 109, proprio per la loro limitata entità economica.
La sentenza della Corte UE chiarisce che la dichiarazione dell'impresa non è solo un requisito formale, ma una condizione imprescindibile per l'erogazione degli aiuti al settore agricolo
Il regolamento (Ue) 1408/2013 stabilisce all'articolo 3 il limite massimo fruibile nel corso di tre esercizi finanziari (inizialmente 15mila euro). La normativa europea precisa un aspetto fondamentale: l'aiuto si considera concesso nel momento in cui l'impresa acquisisce il diritto a riceverlo, indipendentemente dal momento dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte dello Stato.
Il "considerando" 8 del regolamento chiarisce che il triennio va calcolato "su base mobile": ogni nuova concessione richiede la verifica dell'ammontare totale degli aiuti attribuiti nell'anno in corso e nei due precedenti.
Gli obblighi di monitoraggio
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento impone agli Stati membri di ottenere dall'impresa beneficiaria un'attestazione che documenti tutti gli aiuti de minimis percepiti nel periodo rilevante.
Questa prescrizione può essere superata solo se lo Stato ha creato un registro centralizzato contenente dati completi su tutti i sostegni de minimis erogati dalle diverse autorità nazionali (paragrafo 2). Il paragrafo 3 stabilisce che l'aiuto può essere erogato esclusivamente dopo aver verificato che non si superi il massimale previsto.
I paletti fissati dalla Corte europea
La recente sentenza ha definito con chiarezza i limiti che le legislazioni nazionali devono rispettare nell'applicazione delle norme comunitarie. Secondo la Corte, uno Stato membro privo di un registro che documenti integralmente gli aiuti de minimis fruiti nel periodo di riferimento non può procedere alla concessione e al pagamento di sostegni al settore agricolo senza richiedere una dichiarazione specifica all'impresa.
Tale dichiarazione deve contenere informazioni dettagliate sull'ammontare e sulla tipologia degli altri aiuti statali ricevuti durante l'esercizio fiscale corrente e i due precedenti.
La pronuncia precisa che questa documentazione, necessaria fino alla completa operatività di un registro centrale nazionale, non rappresenta un requisito di ammissibilità della domanda di aiuto, ma costituisce una condizione per la concessione stessa. Lo Stato membro deve quindi acquisirla prima di procedere all'attribuzione del beneficio.
Il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e il Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) devono garantire piena interoperabilità per il monitoraggio completo dei sostegni alle imprese agricole
La situazione italiana
Nel panorama italiano, gli aiuti statali e de minimis destinati all'agricoltura sono gestiti attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Sebbene questo sistema sia antecedente al Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), attivo dal 12 agosto 2017, la sua piena operatività ai fini del monitoraggio va considerata successiva a tale data.
L'interoperabilità tra i due sistemi e gli obblighi di registrazione sono diventati elementi centrali dell'ordinamento nazionale proprio a partire dall'agosto 2017.
Questa interpretazione della Corte europea impone quindi alle imprese agricole italiane di prestare particolare attenzione alla corretta documentazione degli aiuti ricevuti, garantendo la trasparenza necessaria per il rispetto delle norme comunitarie.
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