Vai al contenuto principale

Allevamenti: i terreni sono esclusi dalla normativa "Sicurezza"

Chiarimenti sulla definizione di "luogo di lavoro" in agricoltura: esenzioni per attività principali, obblighi per aree connesse

Allevamenti: quando i terreni agricoli sono esclusi dalla normativa
Foto di: OmniTrattore.it

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha emanato l'interpello 2/2025, fornendo indicazioni decisive sulla classificazione dei terreni agricoli rispetto agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza. Il documento nasce da una richiesta di chiarimento avanzata dall'assessorato regionale alla salute della Sicilia.

La questione centrale riguarda l'applicabilità delle disposizioni del Testo Unico per la Salute e Sicurezza (Dlgs 81/2008) alle diverse tipologie di aree presenti nelle aziende del settore primario. Non tutti gli spazi aziendali agricoli rientrano nella definizione di "luogo di lavoro" soggetto alle prescrizioni più stringenti del titolo II del decreto legislativo.

Allevamenti: quando i terreni agricoli sono esclusi dalla normativa

I terreni utilizzati per la zootecnia in senso stretto dovrebbero beneficiare dell'esclusione dalla disciplina piena del titolo II

Foto di: OmniTrattore.it

Esenzioni previste dalla normativa vigente

Il quadro normativo stabilisce esclusioni specifiche per determinate aree. I campi coltivati e i terreni boschivi gestiti da imprese agricole o forestali sono generalmente esonerati dall'applicazione delle prescrizioni di conformità contenute nel titolo II del Testo Unico.

L'articolo 62, comma 2, lettera d-bis, del Dlgs 81/2008 estende questa esclusione anche ad "altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale". L'interpretazione di questa formulazione ha generato dubbi applicativi, richiedendo un intervento chiarificatore della Commissione competente.

Il principio della Cassazione sulla delimitazione

La Corte di Cassazione penale, con sentenza 49459/2022, ha tracciato i confini interpretativi della normativa. L'orientamento giurisprudenziale identifica come aree escluse dalla nozione di luogo di lavoro i terreni esterni al nucleo edificato aziendale dove si realizzano le attività agricole fondamentali.

Queste attività principali sono quelle definite dall'articolo 2135, secondo comma, del Codice Civile: coltivazione dei fondi, gestione forestale e zootecnia. Tali operazioni, quando svolte in spazi aperti distinti dall'area edificata, beneficiano dell'esenzione dalle prescrizioni tecniche più onerose.

Aree soggette agli obblighi di conformità

Diversa è la situazione per gli spazi di pertinenza immediata della sede aziendale. Quando queste aree ospitano lavorazioni differenti dalle attività agricole primarie, rientrano pienamente nella disciplina ordinaria sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Sono soggette agli obblighi completi del titolo II e dell'allegato IV del Dlgs 81/2008 le zone destinate a: deposito di materiali e prodotti, operazioni di carico e scarico merci, movimentazione di mezzi e macchinari, attività agricole connesse come definite dall'articolo 2135, terzo comma.

Le attività connesse comprendono manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Per queste operazioni, l'esenzione non opera e l'imprenditore deve garantire la conformità integrale alle prescrizioni di sicurezza.

Attività zootecniche e interpretazione applicativa

Un aspetto significativo emerso dall'interpello riguarda le aree dedicate all'allevamento. Trattandosi di attività principale ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, i terreni utilizzati per la zootecnia in senso stretto dovrebbero beneficiare dell'esclusione dalla disciplina piena del titolo II.

Tuttavia, l'interpretazione fornita dalla Commissione presenta alcune ambiguità quando menziona genericamente operazioni di deposito, movimentazione merci e transito mezzi come attività necessariamente soggette agli obblighi completi.

Alcune di queste operazioni costituiscono fasi integranti del processo produttivo primario. Il deposito di mangimi, la movimentazione di attrezzature zootecniche e il transito di mezzi funzionali all'allevamento potrebbero ragionevolmente considerarsi parti del ciclo produttivo principale, giustificando l'esenzione per le relative aree.

Obblighi residui sempre applicabili

È fondamentale sottolineare che l'esclusione dalla disciplina del titolo II non esonera completamente dalle responsabilità in materia di sicurezza. Le norme generali contenute nel titolo I del Dlgs 81/2008 rimangono pienamente operative per tutte le aree aziendali.

Allevamenti: quando i terreni agricoli sono esclusi dalla normativa

Subentrano alcune ambiguità quando menziona genericamente operazioni di deposito, movimentazione merci e transito mezzi come attività necessariamente soggette agli obblighi completi

Foto di: OmniTrattore.it

Questo significa che valutazione dei rischi, formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e altri adempimenti fondamentali devono essere garantiti anche per i terreni esclusi dalle prescrizioni tecniche specifiche. L'esenzione riguarda gli aspetti strutturali e conformativi, non la tutela complessiva della salute dei lavoratori.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Gli imprenditori agricoli devono effettuare un'accurata mappatura delle diverse zone aziendali, identificando quelle destinate ad attività principali e quelle utilizzate per operazioni connesse o accessorie.

Questa classificazione determina l'entità degli obblighi di adeguamento strutturale.

Per le aree edificate e di pertinenza immediata dove si svolgono lavorazioni non strettamente agricole, è necessario verificare la conformità alle prescrizioni tecniche dettagliate dell'allegato IV. Per i terreni esterni dedicati a coltivazione, selvicoltura e allevamento, restano comunque applicabili le disposizioni generali di tutela della sicurezza.