Soccida avicola: l’INPS conferma l’inquadramento agricolo
Soccida avicola: l’INPS conferma l’inquadramento agricolo anche nella versione monetizzata per il corretto inquadramento previdenziale
Soccida avicola: l’INPS conferma l’inquadramento agricolo anche nella versione “monetizzata”
Con la circolare n. 94 del 21 maggio 2025, l’INPS chiarisce un nodo cruciale per chi opera nel mondo dell’avicoltura in soccida: il corretto inquadramento previdenziale delle aziende coinvolte.
Un intervento tanto atteso quanto necessario, viste le incertezze che avevano generato contenziosi, in particolare nei casi in cui la soccida assume una forma “monetizzata”.
Cos’è la soccida?
La soccida è un contratto agrario, regolato dagli articoli 2170-2186 del Codice Civile, che prevede un accordo tra soccidante (chi fornisce il bestiame) e soccidario (chi si occupa dell’allevamento). Entrambi condividono i frutti dell’attività, con l’obiettivo di spartirsi l'accrescimento del bestiame e gli utili derivanti.
La circolare n. 94 del 21 maggio 2025 chiarisce il corretto inquadramento previdenziale delle aziende coinvolte nella soccida agricola
Esistono varie forme di soccida – semplice, parziaria, con conferimento di pascolo – ma quella più diffusa in ambito zootecnico industriale, specialmente nel settore avicolo, è la soccida monetizzata. In questa variante, il soccidante mantiene la proprietà degli animali e alla fine del ciclo produttivo li riacquisisce, corrispondendo al soccidario una somma in denaro equivalente alla sua quota di accrescimento.
Il nodo dell’inquadramento previdenziale
Negli ultimi anni, diversi ispettori INPS avevano sollevato dubbi sull’inquadramento agricolo del soccidante nelle forme monetizzate di soccida. Secondo questa interpretazione, il pagamento in denaro non rappresenterebbe una vera ripartizione del prodotto ma un acquisto sul mercato, facendo così perdere all’azienda la natura agricola e, con essa, i relativi benefici contributivi.
L’INPS ribadisce che anche nella soccida monetizzata non vi è un trasferimento di proprietà assimilabile a una compravendita, ma un accordo agricolo associativo a tutti gli effetti
La circolare INPS 94/2025 smentisce questa lettura. L’Istituto ribadisce infatti che anche nella soccida monetizzata non vi è un trasferimento di proprietà assimilabile a una compravendita, ma un accordo agricolo associativo a tutti gli effetti. Pertanto, la gestione continua a rientrare pienamente nella sfera agricola, mantenendo intatti i requisiti per l’inquadramento previdenziale in agricoltura.
Implicazioni pratiche: verso la fine dei contenziosi
L’INPS invita le sue sedi territoriali a rivedere i provvedimenti adottati su questa base, arrivando – se necessario – all’annullamento in autotutela degli atti che hanno negato l’inquadramento agricolo o richiesto il recupero di agevolazioni contributive. Un passo decisivo per riportare certezza normativa in un settore chiave come quello dell’allevamento avicolo integrato.
Un modello contrattuale ancora valido
Questo chiarimento rafforza la validità della soccida come strumento contrattuale efficace per strutturare rapporti flessibili tra allevatori e filiere di trasformazione, senza perdere la cornice giuridica agricola e i vantaggi che ne derivano.
Una notizia importante per chi punta a uno sviluppo sostenibile e regolare dell’attività zootecnica, nel rispetto delle regole e dei diritti previdenziali.
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