Il tema degli infortuni sul lavoro in ambio agricolo e agromeccanico è moto sentito dagli operatori di settore, anche a causa della ancora troppo alta incidenza degli incidenti nel settore, che non sono solo da considerarsi in ragione della guida del trattore.

Riceviamo numerose  richieste di sensibilizzazione e di richiesta di informazioni a riguardo.

Infortunio in azienda agricola; gli obblighi del datore

Di seguito ne riportiamo una che fissa l'attenzione sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di incidente in azienda agricola.

Gentile Redazione di OmniTrattore.it, in caso di infortunio sul lavoro, quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Grazie, Renato.

Renato, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore (INAIL), mediante invio telematico, gli infortuni in cui siano occorsi i prestatori d'opera; in particolare, in caso di un’assenza dal servizio di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, la comunicazione è da inviare a meri fini statistici e informativi; nel caso invece di assenza di tre giorni o più, la comunicazioni è da intendersi a fini prestazionali.

Infortunio in azienda agricola; gli obblighi del datore

La denuncia va presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento lesivo e deve essere corredata dal certificato medico. Nel caso in cui dall’incidente derivi la morte del lavoratore o vi sia pericolo di essa, la denuncia va fatta nel termine di ventiquattro ore.

Nel caso in cui l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto o oltre, il termine per la denunzia decorrerà da tali ultimi giorni.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità del lavoratore, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Infortunio in azienda agricola; gli obblighi del datore

Nella denuncia vanno inoltre indicate le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore infortunato nei quindici giorni precedenti l’infortunio. Per la mancata comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza di almeno 1 giorno, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972,80 (art. 55, c. 5. let. h del Dlgs. n. 81/2008); in caso di mancata comunicazione degli infortuni superiori a 3 giorni, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.096 a € 4.932.

È comunque sempre possibile avvalersi del ravvedimento amministrativo (art. 301-bis del Dlgs. n. 81/2008) e regolarizzare la posizione pagando una somma pari alla misura minima prevista dalla legge non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.