Incidente stradale con trattore: ecco cosa fare
Assicurazione e risarcimento diretto, procedure e danni risarcibil: ecco come comportarsi in caso di incidenti con trattore su strada
L'incidente a bordo di un trattore può capitare: fatti i dovuti scongiuri è un rischio che bisogna mettere in conto, viste le recenti modifiche del Codice della Strada in materia di macchinari agricoli.
Nelle sezioni informative di OmniTrattore andremo quindi a sviscerare tutta una serie di casistiche che possono succedere in ambito di circolazione stradale e di rischio di sinistro con, ad esempio altri veicoli. Supponiamo ad esempio che nel sinistro sia coinvolto un veicolo privato, una semplice autovettura, e che il conducente di quest'ultima ammetta la responsabilità nell'incidente. Come ci si comporta in questo caso?
Se il trattorista ha ragione...
Il conducente dell'autovettura ha quindi riconosciuto di aver colpa e ha firmato la constatazione amichevole scrivendo che si assume la piena responsabilità dell’incidente.
In questi casi sarà quindi l'assicurazione del trattorista a rimborsare immediatamente il danno e poi sarà lei stessa a rivalersi sull’altra assicurazione? Vale questa procedura se si fa l’incidente con un mezzo agricolo? È davvero così? Il trattore è riparabile, ma a fronte di un fermo macchina: in caso di un noleggio di un trattore sostitutivo la spesa sarà rimborsata totalmente dall’assicurazione?
L'esempio di incidente trattore con autovettura ci permette di affrontare un tema che ancora suscita qualche perplessità tra gli automobilisti. Ma andiamo con ordine. In un caso simile a questo il sistema di risarcimento diretto, introdotto con il Codice delle Assicurazioni (e attuato con D.P.R. 254/06) permette al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla propria Compagnia di assicurazione, che in virtù di una convenzione con le altre imprese assicuratrici gestisce la procedura risarcitoria quale mandataria della compagnia del responsabile.
Tuttavia tale procedura non si applica in caso di incidenti con trattori e veicoli agricoli. L’ambito di applicazione del risarcimento diretto è circoscritto dalla definizione di sinistro stradale contenuta nell’art. 1, lett. d) del D.P.R. 254/06, che definisce, testualmente, sinistro “la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
Per i trattori non c'è rimborso diretto
In base a tale definizione si devono quindi escludere dal campo di applicazione della procedura di risarcimento diretto gli incidenti con trattori e veicoli agrari.
Per questi casi resta applicabile la procedura c.d. ordinaria, introdotta con Legge 990/69 e successive modifiche. In tali casi la domanda di risarcimento del danno dovrà essere presentata, pertanto, non alla propria Compagnia di assicurazione, ma a quella del danneggiante.
Siccome mi pare di aver capito che per ora ha presentato domanda presso la sua Compagnia di assicurazione - che correttamente non l’ha accolta- dovrà ripresentare una nuova domanda di risarcimento del danno alla Compagnia di assicurazione del trattore, i cui dati saranno stati indicati nel modulo di constatazione che avete compilato.
La domanda di risarcimento danni dovrà essere presentata entro due anni dalla data del sinistro (art. 2054 c.c.), pena la prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento del danno stesso.
Se c'è presa di responsabilità il danno è sempre liquidato
Premesso che la confessione resa dal conducente del trattore nel modulo di constatazione amichevole non ha valore di piena prova legale, quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Pertanto se la dinamica del sinistro descritta nel modulo di constatazione amichevole fa emergere la responsabilità del conducente del trattore nella causazione del sinistro, allo stato, non ci sono motivi per cui la Compagnia di assicurazione del trattore debba negare la liquidazione del danno.
E per il noleggio del trattore sostitutivo?
La spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo nel periodo necessario alla riparazione del veicolo incidentato è voce di danno risarcibile.
Tuttavia per ottenere il relativo rimborso della spesa, da parte dell’assicurazione, è necessario che si provino i fatti genetici ovvero l’avvenuto noleggio (ne è prova copia della fattura) e la necessità del mezzo (che può essere dimostrata dalla distanza fra la residenza del danneggiato ed il luogo ove esercita la propria professione).
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