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Cassazione: Rc auto copre camion in azienda, colpo di scena

Cassazione 19364/2026, direttiva UE 2021/2118, D.Lgs. 57/2026: Rc auto anche in area privata per camion e furgoni

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Foto di: OmniTrattore.it

La responsabilità civile auto copre anche un mezzo di lavoro che si muove in area privata, se in quel momento è usato secondo la sua funzione abituale di trasporto. La novità per gli operatori agricoli e i contoterzisti riguarda camion, pick-up e furgoni che circolano nei piazzali aziendali, durante carico e scarico o movimentazione interna, spesso affiancati da carrelli elevatori e altre attrezzature.

Il caso del carrello caduto dal camion e la Cassazione

L’ordinanza 19364 del 12 giugno 2026 della Corte di cassazione ha riconosciuto la copertura Rc auto per un infortunio avvenuto durante il carico di un autocarro. Un carrello elevatore, sistemato sulla pedana del camion, è caduto a seguito della messa in moto del veicolo e ha colpito un lavoratore, con lesioni gravi. Per anni, casi simili venivano spesso trattati solo come infortuni sul lavoro, esclusi dall’ambito della responsabilità da circolazione.

Garanzia Rc auto e mezzi di lavoro in area privata
a: Quando il veicolo viene impiegato come macchina operatrice e non per il trasporto, il rischio può uscire dall’ambito della Rc auto OmniTrattore.it
Foto di: OmniTrattore.it

La compagnia assicuratrice aveva negato l’operatività della garanzia, sostenendo che si trattasse di evento avvenuto in area privata e nell’ambito di attività aziendali di carico e scarico. I giudici di primo e secondo grado avevano condiviso questa lettura, respingendo la richiesta di risarcimento. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, richiamando un «nesso immediato» tra l’evento lesivo e la movimentazione del mezzo come strumento di trasporto.

Funzione abituale del veicolo e uso come mezzo di lavoro

Secondo la Cassazione, il punto decisivo è verificare se, al momento del sinistro, l’autocarro era utilizzato come mezzo di circolazione o come mezzo di lavoro. Se l’evento deriva dalla messa in movimento del veicolo, l’uso resta collegato alla sua funzione abituale di trasporto di cose o persone. In questo quadro, risultano irrilevanti sia la natura pubblica o privata dell’area, sia il fatto che l’evento integri anche un infortunio sul lavoro gestito dall’Inail, che non esclude la responsabilità da circolazione.

La Suprema corte ha richiamato precedenti che già avevano esteso il concetto di circolazione a situazioni in cui il veicolo provocava danni pur trovandosi in area privata o in fase di sosta operativa. Lo schema è analogo a quello discusso per le macchine agricole esenti dall’obbligo Rc auto, dove il discrimine resta l’uso principale del mezzo. Viene esclusa la copertura solo quando il veicolo è utilizzato in modo del tutto avulso dalla funzione di trasporto, come strumento fisso di lavoro o macchina operatrice autonoma.

Direttiva UE 2021/2118, D.Lgs. 184/2023 e correttivo 57/2026

L’ordinanza 19364/2026 si inserisce nel quadro europeo tracciato dalla direttiva (UE) 2021/2118, che definisce «uso di un veicolo» ogni impiego conforme alla funzione abituale di mezzo di trasporto, indipendentemente dal terreno e dal fatto che il mezzo sia fermo o in movimento. La direttiva richiama le sentenze Vnuk, Rodrigues de Andrade e Torreiro della Corte di giustizia, recepite nel diritto interno con il decreto legislativo 184/2023 e poi corrette dal decreto legislativo 57/2026, che conferma il legame tra obbligo assicurativo e uso come mezzo di trasporto.

Nelle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui nuovi obblighi Rc auto dopo la direttiva (UE) 2021/2118 si chiarisce che anche veicoli fermi e chiusi in aree private, come cortili o rimesse, possono rientrare nell’obbligo assicurativo, se destinati alla circolazione. Questo approccio impatta in modo diretto su camion per il trasporto di mangimi, rimorchi stradali utilizzati in azienda e altri mezzi stradali che operano quasi esclusivamente entro i confini del fondo agricolo o dell’allevamento.

Veicoli polifunzionali, area privata e mezzi agricoli

Per i veicoli polifunzionali, usati sia per il trasporto sia come strumenti di lavoro, il confine tra rischio da circolazione e rischio da attività lavorativa è stato affrontato dal ministero dell’Interno con la circolare 8 febbraio 2024, prot. 4054. Il documento, analizzato da ASAPS, usa l’esempio di un’autogrù in sosta sulla carreggiata con il braccio in funzione o di un veicolo adibito a presa di forza per attività agricole o industriali, casi in cui prevale l’uso come macchina operatrice e l’obbligo Rc auto non opera.

Nell’ottica aziendale, ciò riguarda anche trattori e attrezzature utilizzati come presa di forza stazionaria in cortile o in capannone, rispetto ai quali si affiancano camion pesanti che entrano e escono dai poderi agricoli. La gestione combinata di questi rischi si collega alla necessità di organizzare correttamente camion pesanti in campo nelle aziende agricole e più in generale flotte e personale nei contoterzisti, tenendo conto che la Rc auto copre i mezzi in movimento, anche in area privata, mentre i puri mezzi di lavoro restano fuori e richiedono altre soluzioni assicurative o prevenzionali.