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Come cambia davvero il fisco agricolo con il Dlgs 192/2024

Analisi delle nuove regole fiscali per reddito dominicale, agrario e d’impresa e degli impatti su società agricole e attività connesse

Come cambia davvero il fisco agricolo con il Dlgs 192/2024
Foto di: OmniTrattore.it

Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ridisegna il rapporto tra attività agricola e imposte sui redditi, intervenendo su reddito dominicale, agrario e d’impresa.

Per evitare errori costosi in dichiarazione, diventa decisivo capire dove finisce la tassazione catastale e dove inizia quella ordinaria, soprattutto per società agricole, attività connesse e nuovi business come coltivazioni fuori suolo e crediti di carbonio.

Cosa prevede il Dlgs 192/2024 per reddito agrario e d’impresa

Il Dlgs 192/2024 interviene sul TUIR modificando, tra gli altri, gli articoli dedicati a reddito dominicale e agrario, con l’obiettivo di riallineare il fisco agricolo alla riforma IRPEF e IRES. Secondo quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 2024, il decreto rivede i criteri di imputazione dei redditi fondiari e la loro interazione con il reddito d’impresa, incidendo in modo diretto sulla pianificazione fiscale delle aziende agricole individuali e societarie.

Come cambia davvero il fisco agricolo con il Dlgs 192/2024

Dlgs 192/2024: dove finisce il regime catastale e dove inizia la tassazione come reddito d'impresa agricola

Foto di: OmniTrattore.it

Per gli imprenditori agricoli professionali e per le società che esercitano attività agricola, il punto chiave diventa la distinzione tra redditi ancora riconducibili al regime catastale e redditi che confluiscono nel reddito d’impresa. Se, ad esempio, un’azienda amplia la componente di trasformazione o servizi conto terzi oltre i limiti dell’attività connessa, il rischio è di vedere una quota crescente di risultati tassata come impresa, con obblighi contabili più stringenti e minore prevedibilità del carico fiscale.

Un errore frequente, soprattutto nelle realtà di medie dimensioni, è considerare automaticamente “agricola” qualsiasi entrata legata al fondo o al parco macchine. In realtà, il Dlgs 192/2024 spinge verso una lettura più analitica delle fonti di reddito: se una voce non rientra chiaramente nei parametri dell’attività agricola principale o connessa, è prudente trattarla come reddito d’impresa, salvo verifica con il consulente. Per un quadro puntuale delle modifiche agli articoli del TUIR, è utile consultare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

Società agricole e tassazione catastale forfettaria: chi ci guadagna

Per le società agricole, il Dlgs 192/2024 rappresenta un passaggio delicato: la possibilità di continuare a beneficiare della tassazione catastale forfettaria dipende dal rispetto di requisiti stringenti su oggetto sociale, composizione dei soci e prevalenza dell’attività agricola. In termini pratici, una Srl agricola che mantiene un modello di business centrato sulla coltivazione e sull’allevamento, con trasformazione limitata e coerente con l’attività connessa, tende a preservare un vantaggio fiscale rispetto a chi si spinge verso logiche più industriali.

Il beneficio maggiore si concentra nelle strutture che riescono a rimanere nel perimetro catastale pur gestendo superfici importanti e un parco macchine evoluto.

Se, invece, la società agricola sviluppa linee di business autonome (per esempio logistica, lavorazioni conto terzi non accessorie, servizi energetici non legati al ciclo produttivo agricolo), il decreto rende più probabile la riclassificazione di parte dei risultati a reddito d’impresa, con un aggravio di imposte e adempimenti. Un’analisi dettagliata dei pro e contro della tassazione catastale forfettaria per le società agricole aiuta a valutare se convenga mantenere o modificare l’attuale assetto societario.

Come cambia davvero il fisco agricolo con il Dlgs 192/2024

Società agricole: la tassazione catastale forfettaria si mantiene solo con oggetto sociale e attività coerenti.

Foto di: OmniTrattore.it

Se stai valutando la trasformazione di un’impresa individuale in società agricola per sfruttare il regime catastale, allora è essenziale simulare il carico fiscale su più anni, considerando investimenti programmati, ammortamenti di macchine e fabbricati, e possibili sviluppi di attività connesse. Una scelta affrettata, basata solo sul risparmio immediato, può rivelarsi penalizzante quando l’azienda cresce e si sposta fisiologicamente verso un modello più industriale, dove il reddito d’impresa diventa prevalente.

Coltivazioni fuori suolo, carbon credit e nuove attività connesse

Le coltivazioni fuori suolo, i progetti di generazione di crediti di carbonio e, più in generale, le nuove attività connesse rappresentano il banco di prova più complesso del Dlgs 192/2024. Il decreto, intervenendo sugli articoli del TUIR che definiscono attività agricola e connessa, costringe a verificare caso per caso se queste iniziative possano ancora beneficiare del regime fondiario o debbano essere trattate come reddito d’impresa.

Un impianto idroponico integrato in un’azienda orticola tradizionale, ad esempio, potrebbe avere un inquadramento diverso rispetto a una struttura fuori suolo autonoma e altamente tecnologica.

Lo stesso vale per i carbon credit generati da pratiche di agricoltura conservativa, gestione della sostanza organica o progetti agroforestali. Se l’attività è strettamente funzionale al ciclo produttivo agricolo e rimane accessoria rispetto alla produzione principale, la linea interpretativa tende a essere più favorevole.

Se invece l’azienda costruisce un vero e proprio business di trading di crediti, con contratti e servizi che esulano dalla gestione del fondo, il Dlgs 192/2024 rende più probabile l’attrazione nel reddito d’impresa. In modo analogo, per gli impianti a biogas e biometano collegati alle aziende agricole, il nuovo quadro fiscale si intreccia con la gestione dei contenziosi, come evidenziato dall’analisi su biogas e fisco.

Un errore da evitare è considerare automaticamente “attività connessa” qualsiasi innovazione legata alla sostenibilità o alla digitalizzazione.

Se, ad esempio, l’azienda installa sensori IoT e piattaforme di data analytics e inizia a vendere servizi di monitoraggio a terzi non agricoli, allora la componente di servizio rischia di essere tassata come impresa. La verifica va fatta ex ante, prima di firmare contratti pluriennali o di strutturare SPV dedicate, per non trovarsi con un modello fiscale incoerente rispetto al business reale.

Come impostare in pratica il piano fiscale aziendale dopo la riforma

La riforma introdotta dal Dlgs 192/2024 impone di ripensare il piano fiscale aziendale come parte integrante della strategia d’impresa agricola. Il primo passo operativo consiste nel mappare tutte le fonti di reddito: fondiarie, agricole in senso stretto, connesse, energetiche, servizi conto terzi, attività formative e consulenziali. Per ciascuna voce occorre chiedersi se, alla luce delle nuove regole su IRPEF e IRES, sia ancora coerente il mantenimento nel regime catastale o se sia più corretto (e prudente) l’inquadramento nel reddito d’impresa.

Per strutturare questo lavoro in modo ordinato, può essere utile seguire una sequenza di verifiche interne:

  • analisi dello statuto o dell’atto costitutivo per società agricole, con attenzione all’oggetto sociale;
  • riclassificazione gestionale dei ricavi per linee di business (produzione, trasformazione, servizi, energia, crediti ambientali);
  • valutazione degli investimenti programmati in macchine, impianti e strutture, con simulazione degli effetti fiscali;
  • verifica della posizione di imprenditore agricolo professionale e dei requisiti soggettivi dei soci;
  • analisi delle attività connesse “di frontiera” (fuori suolo, biogas, carbon credit, servizi digitali);
  • pianificazione di eventuali riorganizzazioni societarie o contrattuali.

Se l’azienda utilizza in modo intensivo il parco macchine per lavorazioni a terzi, allora è opportuno affiancare alla pianificazione fiscale un’analisi specifica del regime applicabile ai contoterzisti e alle prestazioni di servizi, per evitare che una quota rilevante di ricavi venga riqualificata a posteriori. Allo stesso modo, chi investe in formazione interna su nuove tecnologie, agricoltura di precisione o sicurezza può valutare l’accesso a misure agevolative come il credito d’imposta per la formazione degli agricoltori, integrando il beneficio nel piano economico-finanziario.

Come cambia davvero il fisco agricolo con il Dlgs 192/2024

Piano fiscale aziendale: mappare ricavi per linee di business è il primo passo dopo la riforma del Dlgs 192/2024

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Un controllo periodico, almeno annuale, tra direzione aziendale, consulente fiscale e responsabile tecnico consente di allineare scelte produttive, investimenti in meccanizzazione e struttura societaria alle evoluzioni del fisco agricolo. Se emergono nuovi progetti – ad esempio un impianto fuori suolo, un digestore per biogas o un programma di carbon farming – allora è consigliabile affiancare allo studio di fattibilità tecnico-economica una simulazione fiscale dedicata, così da decidere fin dall’inizio la forma giuridica e il regime impositivo più coerenti con il Dlgs 192/2024.